Informazioni generali sul censimento permanente
Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni:
- assolve agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
- produce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali e condizioni sociali e economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale;
- consente l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente e, in prospettiva, della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
- fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici.
Con le rilevazioni sperimentali del 2017 proseguono le attività necessarie ad individuare le modalità operative da adottare nel Censimento a regime. Tra gli obiettivi principali delle rilevazioni del 2017 c'è quello di mettere a punto la nuova metodologia statistica di integrazione dei dati amministrativi con i dati raccolti sul campo.
Le due rilevazioni hanno caratteristiche e obiettivi differenti, ma alcuni elementi sono comuni: normativa di riferimento, privacy e segreto statistico, responsabile del trattamento dei dati, piano di organizzazione.
Campo di osservazione e unità di rilevazione
Il campo di osservazione delle attività preparatorie al Censimento è costituito dalla popolazione dimorante abitualmente, ossia residente, di cui fanno parte anche le persone di cittadinanza straniera in possesso di regolare titolo per soggiornare in Italia.
Vengono rilevate, oltre alla consistenza numerica e alle caratteristiche della popolazione abitualmente dimorante e delle abitazioni occupate, anche la consistenza numerica delle abitazioni non occupate e alcune caratteristiche degli edifici.
Le unità di rilevazione sono rappresentate da:
- gli indirizzi per la Rilevazione Master sample areale - C+;
- le famiglie, definite come da Regolamento anagrafico ovvero "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (rif. articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e le unioni civili per la Rilevazione Master sample da Lista - D+.
Le convivenze anagrafiche, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento anagrafico, ovvero "un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili", non costituiscono unità di rilevazione delle sperimentali del 2017 e non costituiscono oggetto della rilevazione, dunque, le caratteristiche di tali unità né gli individui che fanno parte di una convivenza anagrafica (i membri della convivenza).