Domande frequenti

1. A chi posso rivolgermi in caso di necessità?

Nel caso di domande non comprese tra quelle riportate in questo documento o di necessità di approfondimenti è possibile chiamare il numero verde 800.085.503 o inviare una email all'indirizzo sperimentaleD+@istat.it. È possibile rivolgersi anche al Comune di appartenenza.


ASPETTI GENERALI

2. Che cos'è il Censimento della popolazione e delle abitazioni?

Il Censimento è una rilevazione totale della popolazione, delle abitazioni, degli edifici (e di altre importanti unità di rilevazione) di un paese o di una regione in un momento determinato.

3. A cosa serve il Censimento della popolazione?

Il Censimento ha tre obiettivi principali:

  • Produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale.
  • Determinare per ogni Comune l'insieme delle persone residenti che costituiscono la popolazione legale (popolazione che rappresenta la base per determinare i posti letto negli ospedali, il numero delle farmacie, delle scuole per grado di istruzione, il numero dei rappresentanti politici all'interno delle diverse istituzioni ecc.).
  • Fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente.

4. Ogni quanto si deve fare il Censimento?

Fino al 2011 il Censimento della popolazione si è svolto ogni 10 anni. La cadenza decennale ha comportato notevoli impegni di carattere economico per lo Stato e organizzativi per i Comuni e la collettività in generale.
Per questo motivo l’Istat sta introducendo innovazioni metodologiche, tecniche e organizzative che prevedono lo svolgimento annuale del censimento su un campione di popolazione che cambia ogni anno. Già in altri Paesi dell'Unione europea il Censimento ha carattere campionario con cadenza annuale.

5. Il Censimento si svolge solo in Italia?

No, il Censimento è una rilevazione che si svolge in tutti i Paesi appartenenti all'Unione Europea e nella maggior parte dei Paesi extra UE con modalità e tempi differenti, ma con i medesimi obiettivi.

6. Qual è l’obiettivo del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni?

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ha l’obiettivo generale di produrre annualmente i tradizionali dati censuari, a livello comunale e sub-comunale, attraverso il massimo uso delle informazioni di fonte amministrativa e l’impiego di indagini campionarie a rotazione. In particolare, si propone di rendere più frequente l’offerta di statistiche territoriali sulla struttura demografica di individui e famiglie e sulle loro principali caratteristiche sociali, economiche e abitative, contenendo nel decennio i costi, il disturbo statistico sulle famiglie e l’impatto organizzativo sulla rete di rilevazione.

7. Perché si fanno le rilevazioni sperimentali, qual è il loro scopo?

Le rilevazioni sperimentali servono all’Istat per determinare quali sono gli strumenti metodologici, tecnologici e organizzativi migliori per la conduzione del nuovo Censimento permanente.
Lo studio dei risultati delle rilevazioni sperimentali consentirà di comprendere quali sono i modi migliori per ottenere le informazioni che l’Unione europea chiede a tutti i Paesi membri, contenendo i costi, alleggerendo la macchina organizzativa e recando meno disturbo alle famiglie.

8. Chi è coinvolto nella rilevazione sperimentale D+?

Un campione di famiglie che vive stabilmente in alcune porzioni del territorio (sezioni di censimento) in 25 comuni campione.


ASPETTI GIURIDICI

9. In base a quale normativa internazionale, comunitaria e nazionale è stato indetto e disciplinato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ?

A livello internazionale e comunitario, il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni attua gli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, nel pieno rispetto dei contenuti delle Raccomandazioni della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa. In ambito nazionale, il Censimento permanente è stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". L'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016 ha ribadito la necessità di proseguire le attività di studio e valutazione delle modalità di conduzione del Censimento permanente.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016, Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane" nell'art. 1 ribadisce la necessità per l'Istat di proseguire le attività preparatorie di studio e di valutazione delle modalità di conduzione del Censimento permanente.

10. Devo rispondere obbligatoriamente al Censimento?

L'obbligo di risposta è sancito dall'art. 7 del d.lds 6 settembre 1989 n. 322 e successive modificazioni.

11. Sono previste sanzioni per coloro che si rifiutano di rispondere alla rilevazione ?

Qualora il Programma statistico nazionale 2017-2019 venga approvato durante lo svolgimento delle Rilevazioni, le stesse saranno inserite nell'elenco dei lavori per i quali la violazione dell'obbligo di risposta comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989. Pertanto, successivamente all'entrata in vigore del suddetto Programma statistico nazionale 2017-2019, la mancata fornitura dei dati sarà sanzionata secondo quanto previsto nel decreto di approvazione di tale atto e del relativo elenco delle rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta.
Lo stato di avanzamento dell'iter di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 è consultabile sul sito internet dell'Istat nella sezione “normativa“.

12. Come verranno utilizzati e diffusi i dati raccolti con i questionari?

I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone identificabili. Le informazioni raccolte sono garantite sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali secondo principi che l’Istat rispetta e assicura costantemente nel realizzare le proprie rilevazioni e indagini, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).

13. La restituzione del questionario compilato garantisce il segreto statistico sui dati raccolti?

L'Istat è tenuto per legge a rispettare il segreto statistico sui dati raccolti nell'ambito di rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale.
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 322/89 e successive modificazioni e integrazioni, i dati non possono essere diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

Per rendere effettiva la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali l'Istat appronta adeguate misure organizzative, logistiche, informatiche, metodologiche e statistiche, secondo gli standard definiti in sede internazionale.


ASPETTI ORGANIZZATIVI

14. Come riconosco il rilevatore comunale?

Il rilevatore comunale è munito di un tesserino di riconoscimento sul quale è presente la foto, il nome e cognome del rilevatore, il Comune di appartenenza, la firma di un funzionario comunale e il timbro del Comune. Il rilevatore deve esibire il tesserino ogni volta che si presenta a un cittadino; oltre a questo, il cittadino può chiedere al rilevatore di esibire un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente ecc.), cosa che il rilevatore è tenuto a fare.

15. Ho trovato una lettera dell’Istat nella mia cassetta postale. Come mai?

La sua famiglia è entrata a far parte del campione di famiglie coinvolte nella Rilevazione sperimentale del Censimento permanente della popolazione.
La lettera che ha trovato nella sua cassetta postale ha lo scopo di informarla della sua partecipazione, fornirle i riferimenti normativi dovuti, chiedere la sua collaborazione, avvisarla del fatto che verrà contattata da un rilevatore e rassicurarla sullo scopo della rilevazione.

16. Ho trovato una lettera del mio Comune o dell’Istat nella mia cassetta postale, con la quale mi viene ricordato di compilare e restituire il questionario. Come mai?

Dal monitoraggio effettuato dall'Istat sull'andamento della rilevazione è risultato che il questionario relativo alla sua famiglia non è stato ancora restituito compilato. La lettera che ha trovato nella sua cassetta postale ha lo scopo ricordarle di compilare e restituire il questionario attraverso una delle modalità previste. L'invio del promemoria può essere effettuato sia dal Comune che dall'Istat.

17. Posso richiedere una ricevuta che attesti la compilazione del questionario da parte mia?

Se si compila il questionario attraverso il sito web, la ricevuta può scaricarla direttamente dal sito. Se il questionario viene compilato con il rilevatore, quest'ultimo può inviare, ad un suo indirizzo di posta elettronica, la ricevuta immediatamente dopo la compilazione del questionario, se è attivo un collegamento a internet. Se non si dispone di un indirizzo di posta elettronica, il rilevatore può compilare e consegnare una ricevuta cartacea compilata nelle sue parti e firmata una parte dal rilevatore stesso (copia per il rispondente), una parte dal rispondente (copia per il rilevatore).

18. Che cosa si intende per "famiglia"?

La definizione di famiglia adottata per la rilevazione sperimentale è quella contenuta nel regolamento anagrafico (art. 4 del D.P.R. 223/1989), secondo cui per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell’anagrafe della popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. L'assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia che si trovi in un altro comune o all’estero. Di norma, le persone che dimorano nella stessa abitazione costituiscono un’unica famiglia (ad esempio, un figlio che si sposa, se continua ad abitare con i genitori, costituisce famiglia unica con quella dei genitori) indipendentemente dai motivi che determinano la coabitazione. In assenza di vincoli di natura parentale o affettiva, la compresenza sotto lo stesso tetto dovuta a ragioni economiche (due persone che condividono un’abitazione per dividere la spese) può consentire l’individuazione di più famiglie.

19. Come posso compilare il questionario?

Sono previsti differenti canali di restituzione:

  1. compilazione on line collegandosi al portale della rilevazione con le credenziali fornite dall'Istat;
  2. compilazione on line presso i Centri Comunali di Rilevazione nel caso in cui non si disponga di collegamento a Internet e comunque per ricevere informazioni/assistenza alla compilazione;
  3. compilazione con il rilevatore che passerà, con un dispositivo elettronico fornitogli dall'Istat, a casa qualora il suo questionario risulta non compilato