Sanzioni amministrative in caso di mancata risposta: domande frequenti e relative risposte
1. Ho ricevuto una contestazione di violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 322/1989 e s.m.i, cosa posso fare?
a) Può procedere al pagamento in forma ridotta della sanzione indicata nell'atto di contestazione entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto stesso. In questo modo la violazione viene estinta.
b) Se ritiene che l’accertamento della violazione sia infondato o rileva l’esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto territorialmente competente (indicato nell'atto di contestazione), entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto presentando scritti difensivi e/o richiedendo l'audizione personale. Non è possibile impugnare l'atto di contestazione davanti al Giudice di Pace in questa fase.
2. Posso richiedere ad Istat la riduzione o la rateizzazione della somma da pagare a titolo di sanzione?
Non è possibile per Istat procedere alla riduzione dell’importo sanzionato, per il quale è stata applicata la forma conciliativa indicata nella misura del doppio del minimo ex art. 16, comma 1, della L. n. 689/81. L'Istat infatti non è competente ad annullare la contestazione, né a procedere alla riduzione e/o rateizzazione della somma imposta a titolo di sanzione. Tale potere è attribuito dalla legge esclusivamente al Prefetto, unico organo competente a decidere al riguardo.
3. Posso ottenere l'annullamento della sanzione inviando scritti difensivi e/o memorie ad Istat?
L’Istituto non può accogliere un’eventuale istanza di annullamento e/o sgravio in quanto la Legge 689/1981, che disciplina il procedimento sanzionatorio, individua nel Prefetto territorialmente competente l’organo titolare della potestà sanzionatoria a cui è rimessa, ogni valutazione in ordine all’illecito amministrativo contestato e la possibilità di annullare e/o ridurre la sanzione irrogata.
4. Il pagamento dell'importo indicato nell'F23 comporta l'esonero della fornitura dei dati?
Il pagamento dell’importo indicato consente di definire in via conciliativa la violazione ed esime la Società dal fornire i dati relativi alla sola indagine per la quale è stata sanzionata, contrassegnata dal codice univoco identificativo – Codice IST e dall’anno di riferimento (indicati nell'atto di contestazione).
5. Come si compila il modello F23? Cosa va scritto nel campo n. 10 dell'F23?
L’informazione relativa al campo 10 del mod. F23 riguarda gli estremi dell’atto di contestazione ricevuto, cioè l'anno del documento e il relativo numero di protocollo, ha come finalità quella di consentire di associare il pagamento alla relativa violazione (es. nel caso l'atto di contestazione ricevuto riporta i seguenti estremi prot. n.xxxx del ___/___/____il campo 10 va compilato nel modo seguente: 201X/xxxx.)
6. Quali sono i recapiti per la trasmissione della copia di F23 dell'avvenuto pagamento?
I recapiti per la trasmissione della copia F23 dell'avvenuto pagamento sono inseriti nella lettera di contestazione trasmessa dall'Istat al trasgressore.
7. E' obbligatorio trasmettere il mod. F23 quietanzato in caso di definizione in via concilia-tiva?
L'invio via fax, e-mail o mediante posta ordinaria del mod.F23 quietanzato non è obbligatorio. E' interesse del trasgressore trasmettere copia del modello F23 quietanzato all'Istat per comunicare l'avvenuto pagamento e per la conclusione in via conciliativa del procedimento sanzionatorio.
8. Quale è la somma che dovrò pagare a seguito dell’ ordinanza ingiunzione?
L’importo indicato nell'atto di contestazione costituisce un’agevolazione, perché permette di estinguere la violazione in forma conciliativa pagando la somma indicata nella misura del doppio del minimo ex art. 16, comma 1, della L. n. 689/81.
Tale agevolazione è subordinata al pagamento entro i 60 giorni dalla notifica e presenta il duplice vantaggio della assoluta certezza dell’importo da pagare e della chiusura definitiva della violazione in tempi brevi. In caso di notifica dell’ordinanza ingiunzione, invece, la sanzione viene determinata secondo i criteri previsti dall’art. 11 della L. 689/81, considerando i fatti come descritti nella contestazione e gli atti presenti nel fascicolo (alla sanzione vengono anche aggiunte le spese di notifica).
9. Cosa devo fare se ho ricevuto un'ordinanza ingiunzione di pagamento?
L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni dalla notifica. E' ammesso ricorso entro il termine previsto per il pagamento davanti al Giudice di Pace competente per territorio. Il ricorso non sospende il procedimento di esecuzione forzata, salvo che il giudice disponga diversamente.
10. In caso di ricorso al Prefetto sono comunque tenuto al versamento della somma sanzionata?
No, non è necessario alcun pagamento preventivo e in caso di ricorso bisognerà attendere la decisione del Prefetto. La contestazione notificata dall’Istat, differentemente dalle sanzioni amministrative disciplinate dal Codice della Strada (per le quali in caso di mancato pagamento o mancata proposizione del ricorso segue iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale), non è immediatamente esecutiva. La contestazione notificata da Istat, ai fini dell'esecutività della stessa, necessita comunque dell’ordinanza prefettizia di ingiunzione che può essere emessa dal Prefetto.
11. Se presento ricorso al Prefetto i termini del procedimento sono prorogati?
No. La presentazione di scritti difensivi e documenti non interrompe ne proroga i termini del procedimento. L’unico termine previsto dalla L. n. 689/81 è quello relativo alla riscossione della somma dovuta ed è fissato in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28). Pertanto, in caso di mancato pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, Istat trasmetterà al Prefetto il rapporto di cui sopra e quest’ultimo, entro il termine di cui all’art. 28 citato, emetterà il provvedimento di competenza.
12. Devo trasmettere anche ad Istat il ricorso eventualmente presentato al Prefetto?
No. Non è necessario trasmettere copia del ricorso anche a Istat, in quanto è lo stesso Prefetto a chiedere chiarimenti laddove lo ritenesse opportuno, inoltrando copia delle documentazione eventualmente presentata dal ricorrente. E' possibile comunque inviarne copia anche a Istat, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica sanzioni@istat.it, il quale provvederà a formare il relativo fascicolo.
13. Posso sanare la mancata fornitura dei dati successivamente alla ricezione della contestazione?
No. La notifica della contestazione rappresenta il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio in materia statistica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 11 del D.L.gs. n. 322/89 e della normativa di cui alla L. n. 689/81, pertanto non è più possibile sanare la mancata fornitura dei dati richiesti, né procedere all’annullamento in autotutela. Si esclude, quindi, che un tardivo adempimento valga a sanare l'illecito amministrativo, considerato anche che detto illecito, una volta perfezionatosi in tutti i suoi elementi, comporta necessariamente l'applicazione della sanzione (come disposto dall'art.17 L. n.689/81, che prevede l'obbligo del rapporto) né può venire meno per fatti successivi alla sua commissione (Cass. Civ. sez. I 05/07/2000 n.8982). D'altra parte la necessità di raccogliere dati statistici proviene anche dall'Unione Europea (Eurostat) con scadenze prestabilite, pena l'avvio di procedure di infrazione nei confronti di Istat.
14. Sussiste un obbligo di risposta anche nei casi in cui la società si trovi in processi di ristrutturazione aziendale o procedure concorsuali?
Le imprese interessate da eventi di trasformazione aziendali o procedure concorsuali, iscritte nel Registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sono considerate "attive" e pertanto sussiste per le stesse l'obbligo di risposta.
15. L'obbligo di risposta sussiste anche nei casi in cui l'impresa abbia cambiato denominazione sociale, forma giuridica o attività economica?
Sì, l'obbligo di risposta sussiste anche in questi casi.
16. In caso di ricorso al prefetto devo avvalermi di assistenza legale? Che forma devono avere gli scritti difensivi?
Per il ricorso al Prefetto non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Ove si ritenga opportuno farsi rappresentare da un legale va sottoscritta tuttavia la procura con cui lo si autorizza a rappresentare i propri interessi. Il ricorso è uno scritto redatto in carta semplice, su cui vanno indicati i motivi, di forma e di sostanza, per i quali si chiede l’annullamento della sanzione.
17. Cosa posso fare se ritengo illegittima l'ordinanza ingiuntiva della Prefettura?
Può proporre opposizione con ricorso da presentare, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione. Qualora non ricorra al Giudice di Pace e non provvedesse a versare la somma ingiunta dalla competente Prefettura l'importo sarà iscritto a ruolo dalla Prefettura stessa con emissione della relativa cartella esattoriale.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti inerenti il procedimento sanzionatorio è possibile rivolgersi al Contact center al seguente recapito telefonico 064673.3400 (martedì e giovedì nei seguenti orari 10.00-12.30 e 15.00-16.00) oppure all' indirizzo e.mail: sanzioni@istat.it.
Si informa che nella settimana dal 14 al 18 agosto il Contact center sarà attivo il giorno 16 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.